La  nostra organizzazione, formata da tecnici, Professionisti specializzati nel settore, è in grado di operare su tutto il territorio nazionale ed internazionale, al fine di soddisfare al meglio le specifiche esigenze dei committenti, offrendo i seguenti servizi:

  • Attestato di Prestazione Energetica (APE)
    (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e chiarire sul reale valore degli edifici ad alto risparmio energetico.
  • SCIA Commerciale;
    (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa che dall’agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122
  • Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.);
    La comunicazione di inizio lavori venne introdotta nel 2010 nel Testo Unico dell'edilizia Dpr 380/01.
    Per presentare una CILA è necessario l'ausilio di un tecnico abilitato che deve redigere i disegni di progetto e l'asseverazione per dichiarare se gli interventi rientrano tra quelli ricadenti nella CILA e se rispettano le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, etc
    Gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sono quelli ricadenti nella manutenzione straordinaria e nel restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali.
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
    Se l’intervento di manutenzione straordinaria da effettuare non rientra tra quelli per i quali basta una C.I.L.A) si sarà tenuti a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Quest’ultima viene richiesta anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.
  • Scia alternativa al permesso di costruire;
    E' ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
  • Permesso di costruire;
    va richiesto per gli interventi di nuova costruzione,  gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.